Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. Alla copertura finanziaria relativa al primo anno di attuazione della presente legge, si provvede mediante istituzione di una imposta straordinaria, denominata «labor tax», consistente in una addizionale una tantum del 2,5 per cento sulla tassazione dei redditi di impresa.
      2. Alla copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge a decorrere dal secondo anno dalla data della sua entrata in vigore, si provvede mediante:

          a) l'incremento dell'aliquota di imposizione sugli interessi derivanti da titoli pubblici ed equiparati al 30 per cento, prevedendo comunque per i possessori di titoli pubblici ed equiparati la possibilità di optare per l'indicazione nella dichiarazione annuale dei relativi interessi ed altri proventi percepiti e dell'ammontare dei titoli pubblici ed equiparati posseduti, ai fini dell'applicazione di un'aliquota di imposta del 12,5 per cento sui redditi riferiti

 

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ad un valore complessivo di titoli posseduti non superiore a 129.114 euro, e del 25 per cento sui redditi riferiti alla parte del valore dei titoli che eccede i 129.114 euro. In tali casi l'imposta è applicata a titolo non definitivo e la tassazione è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi;

          b) la tassazione dell'incremento di valore di titoli azionari, ovvero del guadagno in conto capitale, con previsione di una aliquota di imposta che in ogni caso deve corrispondere a un unico livello del 30 per cento;

          c) l'inserimento nella dichiarazione annuale dei redditi di ogni reddito da capitale, ai fini dell'applicazione delle imposte dirette; a tale fine anche le aliquote e le ritenute sui redditi da capitale sono accorpate su un unico livello corrispondente al 30 per cento;

          d) la tassazione dei trasferimenti di capitale all'estero riguardanti le transazioni internazionali di capitale finanziario a carattere speculativo, con l'applicazione di un'aliquota sino al 3 per cento con riferimento alle operazioni aventi durata non superiore a sette giorni, di un'aliquota sino al 2,5 per cento per operazioni aventi durata non superiore a trenta giorni, e con previsione di un'aliquota dell'1,8 per cento su operazioni di durata superiore a trenta giorni;

          e) l'istituzione di una tassa sull'innovazione tecnologica che produce decremento occupazionale, consistente in una addizionale del 3 per cento sull'imposta sul valore aggiunto dei relativi beni, prodotti o servizi.